Art. 8.
(Pigmenti per tatuaggio e per trucco
permanente. Monili per piercing).

      1. I pigmenti e i solventi in cui sono disciolti, utilizzati per il tatuaggio e per il trucco permanente, non devono causare danni alla salute e alla sicurezza umane. A tale fine, il responsabile legale dell'azienda produttrice o importatrice redige una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute umana basata sulle più avanzate ricerche nel settore e su dati tossicologici, nella quale sono altresì, specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La relazione deve essere custodita presso la sede legale dell'azienda produttrice o importatrice e deve essere accessibile alle autorità sanitarie. In ogni caso, i prodotti utilizzati devono essere conformi ai seguenti requisiti:

          a) non devono contenere o rilasciare amine aromatiche, cancerogene, mutagene, tossiche e sensibilizzanti;

          b) non devono contenere sostanze cancerogene, mutagene, tossiche e sensibilizzanti;

          c) non devono contenere le sostanze elencate nell'allegato II della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976;

 

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          d) non devono contenere le sostanze elencate nell'allegato IV della citata direttiva 76/768/CEE;

          e) non devono contenere sostanze cancerogene, mutagene e tossiche delle categorie 1, 2 e 3 di cui all'allegato VI, punto 4, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967;

          f) non devono contenere conservanti.

      2. Sull'etichetta di ogni singola confezione dei prodotti di cui al comma 1 devono essere annotate le seguenti informazioni:

          a) nome e indirizzo dell'azienda produttrice o importatrice;

          b) data di scadenza e condizioni di conservazione;

          c) condizioni d'uso e avvertenze;

          d) numero di identificazione del lotto;

          e) lista dei componenti secondo il numero del Chemical Abstract Service of the American Chemical Society o il numero del Colour Index International o il nome dell'International Union of Pure and Applied Chemistry;

          f) la garanzia di sterilità del prodotto.

      3. I materiali metallici, sintetici od organici costituenti i monili per il piercing devono essere biocompatibili e tale caratteristica deve essere certificata dalle aziende produttrici o importatrici.
      4. Chi produce, importa o distribuisce prodotti non conformi ai commi 1, 2 e 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro e con la confisca dei medesimi prodotti, degli strumenti e delle materie atti alla loro produzione, ove il fatto non costituisca reato.

 

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      5. Chi usa, nella pratica del tatuaggio, del piercing o del trucco permanente, prodotti non conformi a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e con la confisca degli strumenti e dei prodotti utilizzati ove il fatto non costituisca reato.